Le tasse e la piscina.

Accatastamento Piscine – Le categorie catastali e le piscine.
Chi realizza una piscina a servizio di una abitazione esistente domanda sempre se la realizzazione della vasca costringa al riaccatastamento dell’abitazione in una categoria superiore con la perdita ad esempio di agevolazioni fiscali, quali l’aliquota agevolata per la prima casa, ecc.

Normalmente, le categorie catastali individuano le diverse tipologie di immobili.
Le abitazioni sono suddivise a seconda delle caratteristiche nella categorie del Gruppo A:

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A

  • A/1 Abitazioni di tipo signorile
  • A/2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini
  • A/8 Abitazioni in ville
  • A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
  • A/10 Uffici e studi privati
  • A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 rientrano già nella categoria “abitazioni di lusso” e non usufruiscono di agevolazioni fiscali come quella sulla prima casa, oggi l’esenzione del pagamento IMU e TASI o altre tasse che possono variare nel corso del tempo e della località.

Al fine di non variare la categoria catastale dell’immobile da una categoria (solitamente se si possiede un giardino su cui edificare una piscina si ricade in A/2, A/6 o A/7) a una di quelle considerate “di lusso”, bisogna prestare attenzione ad alcuni parametri.
A regolare la definizione delle abitazioni di lusso è il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 Agosto 1969.
Il D.M. stabilisce, all’art.4, che sono (o diventano) di lusso “Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Se si costruisce una piscina di dimensioni superiori agli 80 mq, l’immobile passa automaticamente a casa di lusso.
Nel caso in cui, invece, la piscina abbia una superficie inferiore agli 80 mq, l’art.8 stabilisce che sono o diventano di lusso le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.”

Ecco la tabella:

Specificazione delle caratteristiche

a) Superficie dell’appartamento.
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.

b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.

c) Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.

d) Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta a necessità di prevenzione di infortuni od incendi.

e) Montacarichi o ascensore di servizio
Quando sono a servizio di meno di 4 piani.

f) Scala principale
    a – con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;
    b – con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.

g) Altezza libera netta del piano Superiore
a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.

h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
    a – in legno pregiato o massello e lastronato;
    b – di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
    c – con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.

i) Infissi interni
Come alle lettere a, b, c della caratteristica h anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.

l) Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
    a – in materiale pregiato;
    b – con materiali lavorati in modo pregiato.

m) Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
    a – eseguite con materiali e lavori pregiati;
    b – rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.

n) Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.

o) Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

p) Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Riepilogando, quindi, la costruzione di una piscina a servizio di una abitazione modificherebbe la categoria catastale dell’immobile se:

  • Ha una superficie superiore agli 80 mq;
  • Ha una superficie inferiore a 80 mq e sono presenti almeno tre situazioni tra quelle descritte nell’elenco sopra riportato.

L’IVA SULLE PISCINE

Prima casa non di lusso
Realizzazione in appalto o acquisto:
Piscina sulla prima pertinenza: 4% se contestuale, 10% se successiva
Piscina su pertinenza oltre la prima: 10%
Ristrutturazione:
Finalizzata al “bonus 36%”: 10%

Non prima casa non di lusso
Realizzazione in appalto o acquisto:
Piscina sulla prima pertinenza: 10%
Piscina su pertinenza oltre la prima: 10%
Ristrutturazione:
Finalizzata al “bonus 36%”: 10%

Immobile di lusso
Realizzazione in appalto o acquisto:
Piscina sulla prima pertinenza: 22%
Piscina su pertinenza oltre la prima: 22%
Ristrutturazione:
Finalizzata al “bonus 36%”: 22%